Art. 7 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

Art. 7

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 25 mar 1958
Per la raccolta e collezione delle monete, delle medaglie, dei conti e di ogni altro materiale artistico esistente presso la Zecca è istituito il Museo della Zecca. Al predetto Museo, che è posto alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, sovraintende il direttore della Scuola dell'arte della medaglia, ovvero, in caso di vacanza di tale posto, il direttore della Zecca. Il consegnatario, che dipende dal sovraintendente, è nominato con decreto del Ministro per il tesoro tra gli impiegati delle carriere speciali degli Uffici provinciali del Tesoro. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per il funzionamento del Museo e per l'accesso del pubblico, nonchè l'eventuale diritto di ingresso, da determinarsi nella misura stabilita per le gallerie d'arte in Roma.
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