Art. 6 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

Art. 6

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 25 mar 1958
I saggi degli allievi della Scuola dell'arte della medaglia, dei concorrenti e dei vincitori delle borse di perfezionamento presso detta Scuola restano ad ogni effetto di proprietà della Scuola medesima, che li mette a disposizione della Zecca perchè, ove lo ritenga, possa utilizzarli, in tutto o in parte, per lo svolgimento della propria attività. È data facoltà al Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro sentito il Consiglio direttivo della Scuola dell'arte della medaglia, di assegnare premi e compensi ai titolari dei saggi.
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