Art. 3 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

Art. 3

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 25 mar 1958
In relazione alle esigenze della nuova monetazione possono essere assunti, con le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, fino a 48 operai temporanei di cui non più di 14 specializzati di 1ª categoria.
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