Art. 2 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

Art. 2

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 25 mar 1958
I posti di vice incisore e di incisore principale della Zecca sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento. Per l'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma non è richiesto il possesso di titolo di studio. Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per il posto di incisore principale è stabilito in anni 45.
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