Art. 1
In vigore dal 4 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofimna", con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-rd-1