Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofima", con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonche' esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofima", con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonche' esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955. 56 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 ALLEGATO Convenzione per la costituzione di "Eurofima" (Società europea per il finanziamen Art. 2 Articolo 2. a) Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condi Art. 3 Articolo 3. a) Allorchè i contratti stipulati fra la Società e le Amministrazioni ferrovia Art. 4 Articolo 4. a) I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazi Art. 5 Articolo 5. a) Se in virtù di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincola Art. 6 Articolo 6. a) Le decisioni della Società riguardanti la creazione di agenzie o di succurs Art. 7 Articolo 7. a) In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno Art. 8 Articolo 8. I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvediment Art. 9 Articolo 9. I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvediment Art. 10 Articolo 10. Se in seguito si dovesse constatare che l'applicazione di disposizioni legali Art. 11 Articolo 11. a) A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di Art. 12 Articolo 12. La presente Convenzione è stipulata per la durata della Società. Art. 13 Articolo 13. a) Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui nessuna Ammini Art. 14 Articolo 14. Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte della present Art. 15 Articolo 15. a) La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che il Governo sviz Art. 16 Articolo 16. a) Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono Art. 17 Articolo 17. Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di preavviso di r Statuto
Art. 1 STATUTO Articolo 1. Sotto la ragione sociale "Eurofima" Società europea per il finanziamen Art. 2 Articolo 2. La Società ha sede a Basilea (Svizzera). Art. 3 Articolo 3. La Società ha per oggetto di fornire, alle migliori condizioni possibili, alle Art. 4 Articolo 4. La Società è costituita per la durata di cinquanta anni. Art. 5 Articolo 5. Il capitale sociale della Società è fissato in 50 milioni di franchi svizzeri. Art. 6 Articolo 6. Le azioni della Società sono interamente liberate, le azioni A con versamenti Art. 7 Articolo 7. Le azioni sono nominative. Esse sono cedibili soltanto fra azionisti, tenuto c Art. 8 Articolo 8. Il capitale della Società può essere aumentato in seguito a deliberazione dell Art. 9 Articolo 9. Su decisione dell'Assemblea generale, ogni amministrazione ferroviaria apparte Art. 10 Articolo 10. L'assemblea generale è l'organo supremo della Società. Le sue attribuzioni so Art. 11 Articolo 11. L'assemblea, generale ordinaria si riunisce ogni anno, entro sei mesi dalla c Art. 12 Articolo 12. Le Assemblee generali straordinarie sono convocate: 1) su decisione dell'Asse Art. 13 Articolo 13. Gli azionisti sono convocati in Assemblea generale con lettera raccomandata, Art. 14 Articolo 14. Gli azionisti esercitano il diritto di voto all'Assemblea generale proporzion Art. 15 Articolo 15. L'Assemblea generale delibera validamente in prima convocazione se la maggior Art. 16 Articolo 16. L'assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazi Art. 17 Articolo 17. Delle deliberazioni e decisioni dell'Assemblea generale deve essere steso un Art. 18 Articolo 18. Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di dirigere gli affari della Soci Art. 19 Articolo 19. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria. Lo stesso Art. 20 Articolo 20. Ogni azionista è tenuto a depositare un'azione della Società presso la Societ Art. 21 Articolo 21. L'Assemblea generale nomina, per la durata del loro mandato di amministratori Art. 22 Articolo 22. Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari che non sono attr Art. 23 Articolo 23. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal suo presidente o da un vice-pr Art. 24 Articolo 24. Il Consiglio d'amministrazione non può deliberare nè prendere decisioni valid Art. 25 Articolo 25. Delle deliberazioni e decisioni del Consiglio d'amministrazione deve essere s Art. 26 Articolo 26. Gli amministratori non ricevono alcuna, retribuzione; tuttavia possono essere Art. 27 Articolo 27. Gli azionisti garantiscono alla Società, ognuno in proporzione alla sua parte Art. 28 Articolo 28. I conti della Società sono verificati la un Collegio di tre commissari di ver Art. 29 Articolo 29. I conti e il bilancio della Società sono chiusi alla fine di ogni anno civile Art. 30 Articolo 30. Dall'utile ottenuto, dopo dedotti gli ammortamenti, sarà anzitutto attribuito Art. 31 Articolo 31. Raggiunto il termine fissato all'articolo 4 per la sua cessazione o in caso d Art. 32 Articolo 32. Le comunicazioni agli azionisti sono fatte per lettera raccomandata. Le pubbl Art. 33 Articolo 33. Ogni modifica dello Statuto va notificata al Governo dello Stato ove ha sede Protocollo
Art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la costituzione di "Eurofima" (Società europea Art. 2 Articolo 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena sarà ratificato dal Govern Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360