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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera
LEGGE · n. 215
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera
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Indice dell’atto
22 articoli
Convenzione
Art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per l'utilizzazione de
Art. 2
Articolo 2 La concessione complementare svizzera sarà accordata e, se del caso, trasferita
Art. 3
Articolo 3 Il concessionario costruirà, nel bacino superiore dello Spol, un canale derivat
Art. 4
Articolo 4 Tenuto conto della derivazione di 97 milioni di mc. di acqua verso l'Adda e del
Art. 5
Articolo 5 Il diritto di utilizzare la forza idraulica dello Spol, mediante la creazione u
Art. 6
Articolo 6 La concessione italiana sarà accordata al beneficiario designato dal Governo sv
Art. 7
Articolo 7 Il concessionario dei due Stati contraenti costruirà, presso la confluenza dell
Art. 8
Articolo 8 Lo sbarramento sarà costruito in modo da garantire il massimo di sicurezza per
Art. 9
Articolo 9 Spetterà al concessionario designato dal Governo svizzero acquistare in territo
Art. 10
Articolo 10 Tenuto conto della portata e del salto utilizzabili sui rispettivi territori d
Art. 11
Articolo 11 Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno predispost
Art. 12
Articolo 12 I Governi dei due Stati contraenti si comunicheranno le loro decisioni in meri
Art. 13
Articolo 13 I due Stati contraenti s'impegnano a facilitare, del loro meglio, nel quadro d
Art. 14
Articolo 14 In caso di mancata ultimazione delle opere, d'interruzione dell'esercizio o di
Art. 15
Articolo 15 Dieci anni prima della scadenza delle concessioni, saranno iniziate conversazi
Art. 16
Articolo 16 Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di costituire una
Art. 17
Articolo 17 Durante il periodo di esercizio, il controllo sarà esercitato nelle condizioni
Art. 18
Articolo 18 Se tra i due Governi dovesse nascere qualche vertenza circa l'applicazione o l
Art. 19
Articolo 19 La presente Convenzione resterà valida anche in tempo di guerra.
Art. 20
Articolo 20 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno sc