Art. 7 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

Art. 7

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 21 mar 1958
Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilità civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e relative istruzioni per l'uso approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e successive modifiche.
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