Art. 6 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

Art. 6

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 21 mar 1958
All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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