Art. 11 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

Art. 11

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 17 apr 1975
Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio. Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti .
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