Art. 1 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

Art. 1

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 21 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione.
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