Art. 1
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93
In vigore dal 21 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione.
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