Art. 8 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

Art. 8

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

In vigore dal 19 mar 1958
Il Ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione. Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.
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