Art. 7 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

Art. 7

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

In vigore dal 19 mar 1958
Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
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