Art. 6 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

Art. 6

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

In vigore dal 19 mar 1958
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.
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