Art. 2 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

Art. 2

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

In vigore dal 19 mar 1958
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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