Art. 3 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

Art. 3

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

In vigore dal 1 mar 1958
La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fermo il disposto del primo comma dell', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957; i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all', n. 1, sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, può conseguire il diritto alla pensione di riversibilità anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall' lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.
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