Art. 1
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55
In vigore dal 1 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-20;55#art-1