Art. 4 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 189

Art. 4

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 189

In vigore dal 10 apr 1958
Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - COLOMBO - MEDICI - PELLA - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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