Art. 2
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 189
In vigore dal 10 apr 1958
Le somme prelevate a norma dell' della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:
a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;
b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.
Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per la agricoltura e le foreste.
Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall' della presente legge viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.
Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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