Art. 4 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 4

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Il personale di cui al primo e secondo comma dell' che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superi i 70 anni di età. Il personale di cui al primo e al secondo comma dell' che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungerà entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.
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