Art. 23 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 23

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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