Art. 22 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 22

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
All'onere di 4 miliardi derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesime. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
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