Art. 21 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 21

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore.
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