Art. 20
LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46
In vigore dal 11 mar 1958
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1958.
Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.
Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazioni della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-15;46#art-20