Art. 20 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 20

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1958. Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazioni della domanda.
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