Art. 2 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 2

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni. Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46#art-2