Art. 2
LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46
In vigore dal 11 mar 1958
Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.
Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.
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