Art. 19 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 19

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 31 mag 1967
La norma di cui al secondo comma dell', relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46#art-19