Art. 16 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 16

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nel precedente , la differenza è conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno è calcolato tenendo conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed è riassorbibile in occasione di successivi aumenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46#art-16