Art. 15
LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46
In vigore dal 11 mar 1958
Ai fini della riversibilità della pensione in favore delle vedove o degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate o che comunque abbiano fruito del particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni, si considera tempestivo il matrimonio contratto anteriormente alla data in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e nel ruolo di appartenenza, il normale limite di età.
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