Art. 12 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 12

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 20 lug 1972
Hanno diritto a pensione, purchè minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio è stato contratto, i figli legittimati per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, del dipendente civile di ruolo, deceduto dopo almeno venti anni di servizio effettivo, o del pensionato. La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.(2A) Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto a pensione di riversibilità. L'atto legale di riconoscimento o la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità dei figli naturali devono essere anteriori al decesso del dipendente o del pensionato. Il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato. Qualora non sopravvivano, nè il coniuge, nè figli, aventi diritto alla pensione, la riversibilità spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano un'età superiore ad anni sessanta oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Si applica per la condizione di nullatenenza, il disposto del precedente terzo comma. In mancanza dei genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, ed in mancanza anche di questi gli affilianti. La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.
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