Art. 9
LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138
In vigore dal 30 mar 1958
Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente , purchè l'eccedenza della prestazione gli, sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo.
Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.
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