Art. 11 · LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138

Art. 11

LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138

In vigore dal 30 mar 1958
Per le controversie relative all'applicazione delle presenti disposizioni è data facoltà al personale di ricorrere in via amministrativa all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, il quale, sentite le parti, di concerto con l'Ispettorato regionale del lavoro, decide definitivamente.
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