Art. 1 · LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138

Art. 1

LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138

In vigore dal 30 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.
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