Art. 5 · LEGGE 11 febbraio 1958, n. 89

Art. 5

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 89

In vigore dal 21 mar 1958
Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonchè l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralità di cui ai precedenti articoli e le annualità di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Il Ministero del tesoro stipulerà apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralità ed annualità e le condizioni di tasso e di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.
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