Art. 2
LEGGE 11 febbraio 1958, n. 89
In vigore dal 21 mar 1958
Il sesto comma dell'art. 51 della legge citata è sostituito dal seguente:
"L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente:
se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione;
se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000;
se supera lire 21.000.000, in venti semestralità costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-11;89#art-2