Art. 6
LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73
In vigore dal 2 dic 1965
L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica
.
Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.
Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.
Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.
Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
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