Art. 5
LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73
In vigore dal 4 mar 1986
L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:
a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;
b) con il contributo dello Stato di cui all' a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;
d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985
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