Art. 5 · LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73

Art. 5

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73

In vigore dal 4 mar 1986
L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento: a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio; b) con il contributo dello Stato di cui all' a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; c) con gli eventuali proventi delle proprie attività; d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati. Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985 .
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