Art. 4 · LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73

Art. 4

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73

In vigore dal 18 mar 1958
All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi.
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