Art. 7 · LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Art. 7

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Organizzazione dei servizi centrali) E istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.
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