Art. 21
LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88
In vigore dal 21 mar 1958
(Riammissione in servizio)
Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica già in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all', possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni.
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