Art. 2 · LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Art. 2

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
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