Art. 17 · LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Art. 17

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all') Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, è valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonchè il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1916.
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