Art. 11 · LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Art. 11

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Tassa di educazione fisica) In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonchè le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.
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