Art. 10 · LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Art. 10

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

In vigore dal 21 mar 1958
(Personale subalterno per i servizi di educazione fisica) L' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558, è sostituito dal seguente: "In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituiti che siano forniti di palestra nono assegnati un bidello, se abbiano almeno nove classi, due se ne abbiano più di ventidue. Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti. Quando in una stessa sede esistano più scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi.
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