Art. 22 · LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Art. 22

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facoltà della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.
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