Art. 21
LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87
In vigore dal 28 dic 1962
Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo è fissato in un anno compiuto ed è richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età dell'iscritto.
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