Art. 18 · LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Art. 18

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilità, da attribuirsi ai sensi dell', è determinato sul corrispondente trattamento di pensione diretta applicando, per la rendita di cui ai n. 1) dell', le aliquote previste dai commi primo e secondo dell', per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell' e, per la rendita di cui al n. 2) dell', l'aliquota fissa di cinque sesti. A tal fine si considera come trattamento corrispondente: la pensione di privilegio di la categoria, nei casi di pensione indiretta di privilegio e nei casi di riversibilità relativi a sanitari morti per la stessa causa che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato diretto; la pensione di privilegio che sarebbe stata riliquidata al sanitario in base alla categoria già attribuitagli, negli altri casi di riversibilità di pensione diretta di privilegio. Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilità, nei predetti casi in cui il corrispondente trattamento è rappresentato da pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore a lire 198.800 per la parte riferita alla rendita di cui al n. 1) dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87#art-18