Art. 1 · LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Art. 1

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La disposizione contenuta nel comma primo dell' della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica: nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione; nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.
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