Art. 3 · LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23

Art. 3

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23

In vigore dal 2 mar 1958
Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si farà riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita Commissione nazionale costituita presso l'Istituto centrale di statistica. A tali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella. L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sarà fatto con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.
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