Art. 1 · LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23

Art. 1

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23

In vigore dal 26 nov 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari; l'indennità di contingenza di cui all' del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell' della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell' della legge 31 marzo 1954, n. 109; l'indennità di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303; l'indennità di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948, n. 1093; sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1 gennaio 1957.
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