Art. 9 · LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

Art. 9

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

In vigore dal 31 gen 1958
Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente , pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato. Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-01-02;3#art-9